Cass. Sez. III n. 43849 del 26 novembre 2007 (Up. 6 nov. 2007)
Pres. Lupo Est. Grassi Ric. De Pascalis
Rifiuti. Scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico e trasporto
A
norma del vigente art. 183 co. 1 letto g) D.Lgs. 152-2006 -che ha
sostituito l'abrogato D.Lgs. 22-97 per "smaltimento" deve intendersi
ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza,
un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta ed, in
particolare, le operazioni previste nell'allegato "B" alla parte quarta
dello stesso decreto legislativo, fra le quali figura lo scarico di
rifiuti solidi nell'ambiente idrico. Il trasporto di rifiuti
costituisce una fase dell'attività di smaltimento e gestione di essi,
per la quale è richiesta apposita autorizzazione e lo smaltimento di
rifiuti diversi da quelli per i quali si è autorizzati configura il
reato di cui all'art. 256 co. 1 D.Lgs. 152/'06 (che ha sostituito
l'art. 51 D.Lgs. 22/'97), atteso che lo smaltimento di un rifiuto
diverso da quello autorizzato equivale a smaltimento di rifiuti senza
autorizzazione